Storia Professionale

La professione di Assistente Sociale:

La professione di assistente sociale, presente nel panorama nazionale da oltre 50 anni, ha raggiunto un pieno riconoscimento sul piano istituzionale e legislativo negli ultimi quindici anni grazie a una serie di passaggi normativi che ne hanno segnato l’evoluzione lungo un duplice percorso formativo e professionale.

Con il D.P.R. 14 del 15.1.1987, si conseguì il riconoscimento giuridico del titolo di studio e si avviò la definizione di un percorso formativo omogeneo sul territorio nazionale individuando nel Diploma, rilasciato in allora dalle sole scuole dirette a fini speciali universitarie, l’unico titolo abilitante. Si aprì altresì una fase transitoria per permettere la convalida di tutti i titoli di assistente sociale precedentemente conseguiti nel variegato universo delle scuole regionali di servizio sociale, che costituivano la prevalenza delle sedi formative.

L’avvio nel sistema italiano del vasto processo della riforma universitaria (L.341/90)che introdusse a livello generale il Diploma Universitario, consentì alla formazione dell’Assistente Sociale di transitare a pieno ed esclusivo titolo all’ ambito accademico, attraverso l’istituzione dello specifico “Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale”( DM 23.07.93). Il corso, presso l’Università di Genova, trovò da allora permanente collocazione in seno alla Facoltà di Giurisprudenza.

Il nuovo titolo comportò la necessità di conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale mediante esame di stato, già menzionato all’art. 2 c 1 della L 84/93 e specificatamente normato con DM 30.03.98 n. 155. E’previsto in due sessioni annuali e la cui Commissione esaminatrice è designata dall’Ordine professionale, di concerto con l’Università

La L. 23.03.93 n. 84 sul versante del percorso professionale rappresentò altresì una tappa fondamentale in quanto istitutiva dell’Ordine e dell’Albo Professionale degli assistenti sociali, qualificando pienamente la professione in senso logico-giuridico, equiparandola, nell’accesso e nel regime pubblicistico, alle professioni incidenti sul diritto tutelato costituzionalmente.

Gli Ordini vennero costituiti a livello regionale nel 1995 e a livello nazionale nel 1996 (DM 11.10.1994 n. 615)

Sul piano formativo il lungo e articolato processo per il definitivo salto di qualità , ovvero la definizione di un Corso di Laurea specifico in Servizio Sociale, si compì al termine della complessiva riforma della formazione universitaria, lungo le linee tracciate dal DM 509/99 , con l’istituzione della Classe delle lauree in Scienze del Servizio Sociale (di 1° livello – classe 6 -) e la Classe delle Lauree specialistiche in programmazione e gestione di politiche e servizi sociali (di 2° livello – classe 57/S – )

Intervenne infine il D.P.R. 328/01, nell’adeguare gli Albi ed i profili professionali ai nuovi assetti formativi universitari, come riformati: procedette alla declaratoria di due nuovi profili , distinti in base alla qualità delle classi di attività individuate : il primo di “Assistente sociale specialista”, corrispondente alla Sezione A dell’Albo, il secondo di “Assistente Sociale”, corrispondente alla Sezione B, sezioni istituite dal medesimo decreto

L’apporto del Decreto è decisivo, rappresenta un’integrazione ed un aggiornamento della L. 84/93: riprende da quest’ultima l’applicabilità della professione al ruolo dirigenziale, delineandone un’ organizzazione interna, attraverso la definizione del profilo “senior”.

Si segnala tuttavia che, a tutt’oggi la suddivisione non è stata recepita dalla disciplina contrattualistica nazionale, ove non ha prodotto effetti di qualche rilevanza. Sta prendendo campo e significativa applicazione in tutti quei settori , liberi da tali disciplina, che richiedano il possesso qualificato di requisiti di alta professionalità di Servizio Sociale (direzione, coordinamento, gestione e programmazione risorse) .

Per poter esercitare la professione di base (profilo junior) di assistente sociale, sia in ambito pubblico che privato, è necessario

• il possesso del titolo di Assistente Sociale – Laurea in Scienze del Servizio Sociale( classe 6)

• il superamento dell’esame di stato

• l’iscrizione all’Albo professionale della regione presso cui si è residenti.
Funzioni dell’Ordine professionale

L’Ordine, ai sensi dell’art.2229 e successivi del Capo II del Codice Civile, è demandato alla tenuta dell’Albo, distinto in Sez. A e B, e all’accertamento dei requisiti per l’iscrizione degli assistenti sociali, alla vigilanza circa il rispetto della deontologia professionale (vedi Codice Deontologico emanato nel 1998, e successive modificazioni- 2001- ), alla rappresentanza della professione in sede istituzionale, alla irrogazione di sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari connessi alla violazione del Codice Deontologico in base a quanto previsto dalla sezione dei rapporti disciplinari e delle sanzioni allegato al Codice Deontologico

Opera inoltre per la tutela della professione (distintamente da quella di natura sindacale) nei rapporti con il contesto culturale, lavorativo, ambientale ove essa si esprime.

Accanto alle funzioni istituzionali e d’ufficio quali principali competenze e responsabilità nei confronti della società civile, il Consiglio Regionale dell’ Ordine , d’intesa con l’organismo nazionale, ha scelto di sviluppare una serie di azioni su diversi piani quali ad esempio quello formativo – culturale, della tutela e sviluppo della professione anche a livello di immagine, di raccordo tra formazione e professione per favorire una maggiore connessione tra le istanze del mercato del lavoro e l’ambito formativo.

Inoltre svolge un’azione di monitoraggio dell’evoluzione delle politiche sociali, sanitarie, e dei diversi settori attinenti la professione, con funzione di analisi e concorso alle definizione delle politiche stesse sul piano istituzionale. In tal senso emerge la necessità di una funzione di raccordo e mediazione tra i contenuti professionali e gli assetti organizzativi, politici e istituzionali entro i quali tali contenuti si esprimono.

Altra azione di monitoraggio e raccordo riguarda l’evoluzione dei contesti lavorativi e del variegato ventaglio di proposte occupazionali in regimi para-subordinati e/o libero professionali, panorama in costante sviluppo con la crescita dell’impiego della professione anche in ambiti del terzo settore.

Cosa ha significato per la professione di assistente sociale l’istituzione dell’Ordine e dell’Albo?

Il riconoscimento del valore intellettuale della professione e dell’elevata funzione pubblica della stessa, legiferandone quindi la regolamentazione a tutela sia della collettività che usufruisce delle prestazioni professionali che della professione.
Per la collettività rappresenta il riconoscimento del valore specifico della professione e l’assunzione di un ruolo di rappresentanza istituzionale adeguato al carico di contenuti, principi e valori sottesi alla professione.

Inoltre l’assunzione di maggiori responsabilità etico – deontologiche nella vigilanza al comportamento e quindi alla corretta assunzione del mandato professionale da parte degli assistenti sociali, mettendo al centro quindi l’interesse della collettività a usufruire di prestazioni di qualità sempre coerenti sul piano etico e professionale. Per una professione che ha messo sempre il cittadino, la persona al centro del proprio intervento, destinatario e protagonista nello stesso tempo del processo di aiuto, era fondamentale tutelarne gli interessi non solo come fruitore di un servizio, ma anche come fruitore di prestazioni professionali espletate dall’assistente sociale con alto livello di autonomia tecnico-funzionale.

La possibilità di fare sintesi in un’unica comunità professionale della tante anime esistenti all’interno della professione, individuando indirizzi e strategie unitarie di tutela, crescita e sviluppo in un momento di grandi trasformazioni istituzionali e culturali.

Gli assistenti sociali in Liguria sono occupati prevalentemente nei settori della pubblica amministrazione ma con una progressiva apertura di spazi all’interno del terzo settore e del privato e, se pur in fase di sperimentazione, in regime libero-professionale

I settori prevalenti di impiego sono:

• Servizio Sanitario Regionale (Aziende USL – Ospedali- Distretti socio-sanitari)

• Servizi Sociali (Enti Locali):Ambiti territoriali sociali – Segreterie tecniche- Comunità Montane

• Ministeri (Interno- Lavoro- Giustizia- )

• Terzo settore (Cooperative- Consorzi- Associazioni)

• Istituti

• Ambiti formativi e docenze professionali in ambito accademico

• Libera professione.
Segreto Professionale

Il segreto professionale è l’obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all’interno del rapporto fiduciario.

Ha un fondamento:

  • etico legato al rispetto della persona;
  • deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III Titolo III, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
  • giuridico sancito dall’art. 622 del c.p. dalla Legge 675/96 sulla Privacy e dalla 119/01.

Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali:
Legge del 3 aprile 2001 n. 119 .
Privacy

Per “tutela della privacy” si intende il DIRITTO alla protezione dei dati personali disciplinato dalla Legge 675/96 e successive modificazioni dopo esplicita adesione

L’art. 1 comma 1 della L. 675/96 cita testualmente:
La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione“.

La legge impone regole e procedure dirette a garantire la custodia e la sicurezza dei dati, pertanto va posta molta attenzione, oltre agli aspetti etici e di sostanza, anche gli aspetti procedurali e alla regolarità formale del trattamento. Per agevolare un lavoro di interpretazione delle procedure sono stati elaborati dall’Ordine nazionale degli AASS due atti di indirizzo qui scaricabili:

  • ATTO DI INDIRIZZO 1 sulla Privacy anno 2001: indicazioni comportamentali uniformi di Consigli Regionali e agli Assistenti (anno 2001)
  • ATTO DI INDIRIZZO 2 sulla Privacy anno 2001: indicazioni comportamentali uniformi ai Consigli Regionali in ordine alla formazione, tenuta e pubblicità dell’Albo professionale.”

Inoltre per ulteriori informazioni in merito alla Privacy si sottolineano le seguenti normative:

  • D.L.G. del 30/06/2003 n. 196
  • Provvedimento del garante del 30/12/1999 e 13/01/2000 “individuazione di attività che perseguono rilevanti finalità d’interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici” G.U. n. 26 del 02/02/2000 pagine 31 e 32

(fonte: CNOAS)